In esecuzione di quanto disposto dal Tribunale di Venezia, sez. specializzata in materia di imprese, pubblichiamo qui appresso l’estratto della sentenza n. 1076/2022 resa dal predetto Tribunale nel procedimento civile RG 855/2020 e pubblicata in data 8/6/2022:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto dai seguenti Magistrati:
dr.ssa Liliana GUZZO – PRESIDENTE
dr. Luca BOCCUNI – GIUDICE REL
dr.ssa Lisa TORRESAN – GIUDICE
ha pronunciato, ai sensi dell’art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa
DA
CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Desenzano del Garda (BS), rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Paolo Perani, Giovanni Ghisletti e Federico Doni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia – Mestre, via Verdi n. 69, in forza di procura unita agli atti;
ATTORE
CONTRO
BRAZZALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Zanè (VI), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Riccardo Manfrini, Paolo Corletto e Vittorio Titotto, con domicilio eletto presso il loro studio in Treviso, viale Monte Grappa n. 45, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
[omissis]
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, e rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara che l’utilizzo del termine “grana”, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo web o social network, in relazione al formaggio “Gran Moravia” di produzione e commercializzazione della convenuta Brazzale spa costituisce violazione per illecita evocazione della D.O.P. “Grana Padano”, nonché concorrenza sleale per scorrettezza professionale;
- ordina alla convenuta Brazzale spa di cessare, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo web o social network, l’utilizzo del termine “grana” per indicare il proprio formaggio “Gran Moravia”, ovvero l’utilizzo del medesimo termine “grana” associato al proprio formaggio “Gran Moravia”, nonché di rimuovere, entro trenta giorni dalla comunicazione del dispositivo della presente sentenza, dai propri siti web www.brazzale.com e www.granmoravia.com il materiale pubblicitario e promozionale recante il termine “grana” per indicare il proprio formaggio “Gran Moravia” o in associazione con il ridetto formaggio “Gran Moravia”;
- fissa a carico della convenuta la penale di euro 1.000,00.= per ogni giorno di accertato ritardo nella rimozione del materiale pubblicitario e promozionale rammentato, nonché di euro 1.000,00.= per ogni singola accertata successiva violazione dell’inibitoria che precede e per ogni giorno di perdurante violazione perpetrata a mezzo di comunicazioni aventi accessibilità continuativa nel tempo;
- condanna la convenuta Brazzale spa a pagare in favore del consorzio attore la somma di euro 343.000,00.=, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
[omissis]